CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
dell´Organizzazione Centrale per il Settore della Carne
(COV - Centrale Organisatie voor de Vleessector)

 

1. Applicazione

1. Le seguenti condizioni valgono soprattutto (ma non esclusivamente) per la fornitura di carne, prodotti a base di carne e altri prodotti correlati, nonché per la fornitura di servizi annessi. Qui di seguito si intende per "Fornitore" colui che fornisce i prodotti ed i servizi, e per "Acquirente" la controparte del Fornitore.

2. Il Fornitore presenta offerte, accetta ordini e, più in generale, conclude contratti esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni, se non diversamente specificato per iscritto. Queste condizioni valgono anche per eventuali contratti successivi o altri contratti conclusi tra il Fornitore e l´Acquirente.

2. Conclusione, modifica di un contratto

1. Un contratto impegna il Fornitore, anche dopo l´emissione di un´offerta da parte di quest´ultimo e l´accettazione da parte dell´acquirente, solo dopo che il Fornitore ha confermato per iscritto l´ordine dell´Acquirente. Come conferma d'ordine vale anche l'inizio dell'evasione dello stesso nei confronti dell´Acquirente.

2. Una modifica e/o un´integrazione di un contratto impegna il Fornitore solo dopo l´espressa accettazione scritta da parte del Fornitore della modifica o dell´integrazione stessa. Come conferma di modifica o integrazione vale anche l'inizio dell'applicazione della modifica o dell´integrazione nei confronti dell´Acquirente.

3. Prezzi

1. Se non diversamente indicato o pattuito, vale il prezzo concordato tra le parti e indicato nell´offerta, per la consegna a destinazione, nel luogo concordato, della fornitura. L´IVA ed eventuali altre tasse governative vengono messe in conto separatamente, secondo la tariffa vigente per la fornitura in questione.

2. Il Fornitore è autorizzato ad aumentare il prezzo offerto di un´aliquota pari al sovrapprezzo che egli è tenuto a sostenere qualora, dopo l´offerta e prima della conclusione del contratto, si verifichi un aumento degli elementi determinanti il prezzo come, ad esempio, le quotazioni di mercato delle merci da fornire o delle relative materie prime, i prezzi d´acquisto, trasporto e stoccaggio, confezionamento, le retribuzioni, le imposte ed i premi sociali, i premi assicurativi, e simili. Il Fornitore, inoltre, è autorizzato ad aumentare il prezzo offerto di un´aliquota pari al sovrapprezzo che egli è tenuto a sostenere qualora, nel periodo compreso tra il trentesimo giorno dopo la stipula del contratto ed il giorno della consegna, si verifichi un aumento degli elementi determinanti il prezzo come, ad esempio, le quotazioni di mercato delle merci da fornire o delle relative materie prime, i prezzi d´acquisto, trasporto e stoccaggio, confezionamento, le retribuzioni, le imposte ed i premi sociali, i premi assicurativi, e simili.

3. Il Fornitore può addebitare all´Acquirente i costi legati all´obbligo di ritiro e/o smaltimento dei materiali da imballaggio.

4. Il materiale da imballaggio che può essere riciclato (come cassette) rimane di proprietà del Fornitore, a cui l´Acquirente è tenuto a restituirlo. Qualora l´Acquirente non dovesse provvedere alla restituzione, il Fornitore provvederà ad addebitargli tutti i costi legati alla sostituzione del materiale.

4. Pagamento

1. Se non diversamente concordato in fase contrattuale, ai fini del pagamento vale quanto segue. Il Fornitore provvede a fare pervenire all´Acquirente, insieme alla consegna o successivamente alla stesa, una fattura riportante l´importo dovuto per la fornitura (o parte di essa). L´Acquirente è tenuto a saldare la fattura nella medesima valuta, senza sconti, entro venti (20) giorni dalla fata di fatturazione, se non diversamente concordato in fase contrattuale, provvedendo al pagamento in contanti presso l´ufficio del Fornitore o mediante bonifico bancario sul conto indicato dal Fornitore. Eventuali reclami relativi alle fatture devono essere presentati per iscritto al Fornitore entro quattordici (14) giorni dalla data di fatturazione, pena il decadimento del diritto di contestazione. Eventuali reclami o contestazioni non comportano rinvii dei termini di pagamento. Diversamente da quanto stabilito nel secondo e terzo capoverso, qualora lo ritenesse necessario, il Fornitore ha il diritto di richiedere all´Acquirente il pagamento parziale o totale dell´importo dovuto prima o contestualmente alla fornitura, Inoltre, il Fornitore ha il diritto di richiedere, prima o contestualmente alla consegna, una garanzia di pagamento della somma dovuta che egli ritenga soddisfacente. Qualora il pagamento anticipato, ovvero la garanzia, non vengano ricevuti entro il termine stabilito dal Fornitore, quest´ultimo è autorizzato a sospendere tutti gli obblighi derivanti dal contratto o recedere immediatamente dal contratto, fatto salvo il suo diritto di risarcimento.

2. Nel caso in cui l´Acquirente venga posto sotto sequestro, sotto amministrazione controllata o venga dichiarato in stato di fallimento, oppure nel caso in cui l´Acquirente abbandoni o ceda interamente o parzialmente la propria impresa, la somma dovuta al Fornitore diventa immediatamente esigibile.

3. In caso di tardivo pagamento di quanto dovuto, l´Acquirente, per il solo superamento dei termini di pagamento stabiliti, è tenuto a pagare interessi di mora sull´importo dovuto, dal giorno della scadenza di pagamento, al giorno dell´effettivo saldo, pari agli interessi legali maggiorati del due (2) percento. Il Fornitore ha il diritto di sospendere tutti gli obblighi derivanti dal contratto fino al saldo di quanto dovuto. Qualora il saldo non avvenisse nemmeno entro un termine successivo, stabilito dal Fornitore, quest´ultimo ha il diritto di recedere interamente o parzialmente dal contratto, fatti salvi i sui diritti, in particolare il diritto di risarcimento.

4. Tutte le spese sostenute dal Fornitore in ambio extragiudiziale per mancanza degli obblighi da parte dell´Acquirente, sono interamente a carico dell´Acquirente. Il risarcimento delle spese sostenute dal Fornitore in ambio extragiudiziale ammonta al quindici (15) percento di quanto dovuto, con un minimo di 500 euro.

5. L´Acquirente non è autorizzato a compensare eventuali crediti nei confronti del Fornitore con quanto dovuto al Fornitore stesso, a meno che tali crediti non siano stati espressamente riconosciuti per iscritto dal fornitore o siano stati irrevocabilmente fissati in ambito giudiziale.

6. L'Acquirente non ha alcun diritto di sospendere il proprio obbligo di pagamento per i beni o i servizi forniti, a meno che il Fornitore non sia espressamente d´accordo.

5. Fornitura

1. Il termine di fornitura ha inizio il giorno successivo la stipula del contratto, fatto salvo che, qualora il Fornitore richieda il pagamento anticipato, ovvero una garanzia di pagamento entro quattordici (14) giorni dalla stipula del contratto, il termine di consegna non inizia se non dopo il ricevimento del pagamento anticipato, ovvero della garanzia di pagamento.

2. Il solo superamento dei termini di consegna non pone in difetto il Fornitore. Il Fornitore è in difetto solo quando la consegna, per cause a lui ascrivibili, non avviene nemmeno entro la scadenza di un termine successivo, ragionevolmente fissato e comunicato per iscritto.

3. L´Acquirente è autorizzato a recedere dal contratto per via del mancato rispetto dei termini di consegna, ascrivibili al Fornitore e per i quali il Fornitore è in difetto secondo quanto stabilito al punto 5.2, solo se il contratto non è ancora stato soddisfatto e nel caso in cui la parte della fornitura non ancora avvenuta può ragionevolmente non essere più attesa.

4. Il Fornitore è autorizzato a suddividere la fornitura in più consegne e ad inviare le rispettive fatture parziali.

5. Se non diversamente o successivamente concordato, la consegna delle merci oggetto della fornitura avviene presso il magazzino, ovvero lo stabilimento, dell´Acquirente.

6. L´Acquirente ha l´obbligo di accettare le merci oggetto della fornitura. Qualora l´Acquirente non accetti (tempestivamente) le merci a lui destinate ed offerte, per motivi non ascrivibili al Fornitore, quest´ultimo è autorizzato a vendere le merci dopo sette (7) giorni dall´offerta. Il ricavo ammonta al massimo al prezzo d´acquisto concordato per le merci. Tutte le spese ed eventuali differenze di ricavo sono a cario dell´Acquirente. Ciò non altera gli altri diritti che il Fornitore può eventualmente avanzare nei confronti dell´Acquirente.

6. Passaggio di proprietà

1. La proprietà delle merci fornite non passa all´Acquirente prima che l´Acquirente abbia pagato completamente al Fornitore quanto dovuto in forza del contratto di fornitura delle merci e/o dei servizi.

2. L´Acquirente è tenuto a separare le merci la cui proprietà appartiene ancora al Fornitore, dalle altre merci ed a conservarle adeguatamente.

3. L´Acquirente non può disporre delle merci la cui proprietà appartiene ancora al Fornitore diversamente da quanto previsto per il normale svolgimento delle sue attività, fatto eccezione l´uso di dette merci quale garanzia.

4. Qualora l´Acquirente non soddisfi completamente ad un obbligo derivante da un contratto concluso con il Fornitore ai fini della fornitura di merci e/o di servizi, il Fornitore è autorizzato a riprendere le merci di cui detiene ancora la proprietà, agendo di propria autorità e senza essere tenuto ad alcun risarcimento. L´Acquirente è tenuto ad offrire tutta la sua collaborazione in merito, pena un´ammenda di 1000 euro al giorno direttamente esigibili. Tutte le spese di recupero dei crediti sono a cario dell´Acquirente.

7. Trasferimento del rischio

1. Il rischio di danni o di perdita totale o parziale della fornitura grava sull´Acquirente fin dal momento dell´arrivo della merce sul luogo di consegna. Il rischio di danni o di perdita totale o parziale della fornitura grava sull´Acquirente fin dal momento in cui il Fornitore offre la merce in consegna all´Acquirente anche se l´Acquirente non accetta la consegna del Fornitore per motivi non ascrivibili al Fornitore.

8. Qualità; controlli; inadeguatezze

1. Le merci consegnate si intendono di buona qualità quando soddisfano ai requisiti di qualità veterinaria previsti dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, e quando rispondono alle specifiche concordate e sono indicate per l´uso che l´Acquirente ha espressamente indicato prima della stesura del contratto o all´atto della stipula.

2. La perdita di peso per refrigerazione o congelamento non è da considerarsi una inadeguatezza qualora la perdita di peso non superi l´uno (1) percento. Un eventuale reclamo per perdita di peso è ammesso solo in presenza di un certificato dio peso che attesti che la pesata è avvenuta su un´idonea pesa pubblica all´atto della consegna o immediatamente dopo la stessa. Se l´Acquirente ritira personalmente le merci presso il Fornitore, il Fornitore lo mette in condizione di pesare le stesse presso il Fornitore, o in sua assenza di farle pesare, su specifica richiesta. Nel caso di cui al capoverso precedente, eventuali reclami circa il peso vengono accettati solo se la pesata è avvenuta presso il Fornitore.

3. L´Acquirente è tenuto a (fare) ispezionare le merci a fondo e con perizia immediatamente dopo la consegna, per verificarne la completezza e l´adeguatezza. Eventuali mancanze o inadeguatezze devono essere comunicate per iscritto al Fornitore, o mediante comunicazione orale seguita da immediata conferma scritta, entro ventiquattro (24) ore in caso di carne non congelata, entro settantadue (72) ore in caso di carne congelata ed entro dieci (10) giorni in caso di altre merci. In caso di reclamo deve essere fornito il rapporto di ispezione di un perito riconosciuto ed indipendente che confermi quanto contestato. La mancata soddisfazione degli obblighi di controllo e comunicazione determina il decadimento dei diritti relativi alle inadeguatezze, che avrebbero potuto essere scoperte mediante ispezione approfondita e competente.

4. In caso di inadeguatezze tempestivamente e correttamente comunicate entro ventiquattro (24) ore in caso di carne non congelata, entro settantadue (72) ore in caso di carne congelata ed entro dieci (10) giorni in caso di altre merci, secondo quanto specificato ai punti 8.2 e 8.3, nonché di inadeguatezze che l´Acquirente dimostra di non aver potuto determinare e comunicare entro i termini stabiliti al punto 8.3, nonostante ispezione approfondita e competente e che vengano comunicati per iscritto al Fornitore, o mediante comunicazione orale seguita da immediata conferma scritta, entro trenta (30) giorni dalla consegna, fornendo il rapporto di ispezione di un perito riconosciuto ed indipendente, il Fornitore provvederà, per quanto ragionevolmente possibile e se richiesto, ad integrare o sostituire la merce. Qualora non venisse richiesta l´integrazione o sostituzione, o l´integrazione o la sostituzione non fossero ragionevolmente possibili, il Fornitore emetterà una nota di credito a favore dell´Acquirente per la parte della fornitura a cui si riferisce l´inadeguatezza. Tuttavia il Fornitore è tenuto a rimediare gratuitamente all´inadeguatezza o ad emettere una nota di credito solo se l´Acquirente dimostra che il Fornitore è direttamente responsabile dell´inadeguatezza. Il Fornitore ha il diritto di effettuare un ispezione a verifica della natura, dell´entità e della causa dell´inadeguatezza sostenuta. L´Acquirente è tenuto ad offrire tutta la sua collaborazione in merito, pena il decadimento dei diritti legati all´inadeguatezza. Il Fornitore non è tenuto a ritirare le merci inadeguate, tuttavia, se richiesto, l´Acquirente è tenuto a mettere le merci sostituite a disposizione del Fornitore.

5. L´Acquirente può recedere dal contratto per inadeguatezza da ascriversi al Fornitore solo se il Fornitore non provvede, nemmeno dopo sollecito scritto, a porre rimedio all´inadeguatezza entro il termine ragionevolmente stabilito sulla base delle circostanze, e non si può ragionevolmente pretendere che l´Acquirente mantenga in essere il contratto.

9. Responsabilità per danni

1. Il Fornitore risarcisce all´Acquirente solo danni per i quali l´Acquirente possa dimostrare che gli stessi sono la diretta conseguenza di un evento per il quale il Fornitore è da ritenersi responsabile nei confronti dell´Acquirente, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A. I danni ad altre merci da quelle fornite e le lesioni, nonché i danni che conseguono ai predetti, vengono risarciti congiuntamente per un importo massimo di 1,25 milioni di euro (dicesi: 1 milione e duecentocinquantamila euro)per evento o per serie di eventi generati da una medesima causa;

B. Danni diversi da quelli di cui al punto a. vengono risarciti per un importo totale massimo pari al cinquanta (50) percento del prezzo netto (prezzo lordo concordato meno IVA ed eventuali altre imposte) del relativo contratto o, in caso di contratto con forniture parziali, della relativa parte del contratto, tenuto conto che risarcimento non supera in ogni caso i 25.000 euro (dicesi: venticinquemila euro);

C. Un danno deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Fornitore, e comunque entro venti (20) giorni dal suo insorgere, e l´Acquirente deve garantire al Fornitore tutta la collaborazione necessaria ai fini di un indagine da parte sua circa la natura, l´ammontare e la causa del danno, pena il decadimento del diritto di risarcimento e fatto salvo quando disposto al seguente punto d.

D. Un danno che viene riscontrato sei (6) mesi dopo la consegna delle merci o il termine dei servizi, con i quali il danno è direttamente connesso, non viene risarcito.

2. La richiesta di risarcimento da parte dell´Acquirente cade in prescrizione dopo dodici (12) mesi dalla consegna delle merci o dal termine del servizio, con cui il danno è direttamente connesso.

3. L´Acquirente manleva il Fornitore da ogni responsabilità di risarcimento a terzi connesso alle merci o ai servizi forniti dal Fornitore, a meno che detti danni non siano ascrivibili al Fornitore in forza del contratto.

10. (Ir-)responsabilità limitata per negligenza

1. Se il Fornitore è negligente nell´adempimento dei propri obblighi nei confronti dell´Acquirente, questa negligenza non può essere imputata al Fornitore se la negligenza è conseguenza di una causa di forza maggiore o una circostanza imprevedibile da parte del Fornitore. Circostanze imprevedibili si considerano, in assenza di danni subiti dal Fornitore: guerra e situazioni simili, sabotaggio, incendio, fulmine, esplosione, fuoriuscita di sostanze o gas pericolosi, problemi alla rete di alimentazione elettrica, danni gravi all´azienda, malattia di carattere epidemico del personale, sciopero, occupazione dell´azienda, blocco, boicottaggio, mancanza di materie prime, impossibilità di trasporto, disposizioni governative, tra cui divieti di importazione, esportazione, passaggio, produzione o fornitura, mancanza o ritardo di prestazione da parte di un terzo coinvolto dal Fornitore, tra cui subfornitori, ed epidemie zootecniche.

2. Se il Fornitore è temporaneamente impossibilitato a soddisfare (a dovere) alle condizioni del contratto a causa di circostanze non imputabili alla sua volontà, gli obblighi reciproci relativi alla parte del contratto non ancora espletata vengono momentaneamente sospesi. Quale temporanea impossibilità a soddisfare (a dovere) alle condizioni del contratto, vale una temporanea impossibilità per un periodo massimo di trenta (30) giorni consecutivi. Dopodichè ciascuna delle due parti può recedere dal contratto nel rispetto di quanto stabilito al punto 10.3.

3. Se il Fornitore è impossibilitato a soddisfare (a dovere) a parte del contratto a causa di circostanze non imputabili alla sua volontà, è possibile recedere dal contratto solo per la parte in questione.

4. Se il Fornitore ha concluso un contratto con più di un Acquirente circa le stesse merci o merci dello stesso tipo e a causa di circostanze non imputabili alla sua volontà non è in grado di soddisfare a pieno a tutti i contratti, egli è libero di decidere quale contratto soddisfa ed in quale misura.

11. Diritto applicabile, Incoterms e giudice competente

1. Il contratto è soggetto esclusivamente al diritto olandese, anche per quanto riguarda la sua stipula. Il Trattato dell´Unione Europea relativo ai contratti internazionali di acquisto di beni immobili dell´11 aprile 1980 non si applica.

2. In caso di contratto che comporta il trasporto di merci al di fuori del territorio olandese, valgono anche le "INCOTERMS stabilite dalla camera di Commercio Internazionale di Parigi, valide al momento della stipula del contratto, nel senso che i termini contrattuali accettati dalle parti sono soggette oltre che alle presenti condizioni anche alle "INCOTERMS.

3. Eventuali controversie relative al contratto vengono risolte dal giudice competente del Foro relativo al territorio in cui ha sede il Fornitore. Il Fornitore ha, tuttavia, il diritto di portare la controversia innanzi ad un altro giudice olandese o estero.

 

N.B. Alle traduzioni delle condizioni generali, conformemente all´art. 11.4, deve essere allegato:

11.4 La versione in lingua olandese delle condizioni generali, che vale come testo ufficiale delle condizioni generali e fa fede in caso di discrepanza.

Depositato sotto il numero 1150 presso la Camera di Commercio e dell´Industria di 's-Gravenhage il 18 maggio 1993.

 

Zoetermeer, 28 gennaio 2002